Bertucco: Il Consiglio di Stato ha bocciato definitivamente il Pua "Ai Tigli" a Montorio

Con la sentenza n. 6236 del 2026, pubblicata il 3 agosto, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha riunito e respinto in blocco i quattro appelli proposti dalla società La Fossetta s.r.l. e dai proprietari dei terreni contro il Comune di Verona. È, questa volta davvero, la parola fine su una delle vicende urbanistiche più controverse dell'ultimo quindicennio veronese: il Piano urbanistico attuativo “Ai Tigli” di Montorio, la scheda norma n. 159, i suoi circa 120 appartamenti previsti in area agricola all'ingresso del paese, in pieno ambito delle risorgive.
Una vicenda lunga tredici anni
Per capire il peso di questa sentenza bisogna tornare indietro. La scheda norma 159 nasce con il Piano degli interventi approvato a fine 2011, nella stagione urbanistica dell'amministrazione Tosi e dell'allora vicesindaco Vito Giacino, poi travolto dalle inchieste giudiziarie. Il 25 luglio 2013 il Comune e i privati sottoscrivono l'accordo di pianificazione: edificabilità in cambio di un contributo di sostenibilità da un milione e mezzo di euro, da garantire con una fideiussione annuale da rinnovarsi di anno in anno. Il progetto viene presentato alla città come un'occasione di sviluppo, con tanto di opere pubbliche promesse. La realtà sarà molto diversa: il PUA viene restituito ai proponenti già nel 2015, bocciato ripetutamente dalla Circoscrizione 8ª, e per anni non si vedrà un solo investimento concreto.
È in questo contesto che emerge il fatto decisivo. Fu Michele Bertucco, allora consigliere comunale di opposizione e oggi assessore della Giunta Tommasi, a scoprire e denunciare pubblicamente che la garanzia posta a presidio dell'accordo non valeva nulla: la polizza rilasciata nel 2014 dalla compagnia rumena LIG Insurance era divenuta carta straccia, perché all'assicuratrice era stata revocata l'autorizzazione all'esercizio già a fine 2016, con fallimento comunicato dall'IVASS nel gennaio 2017. Una fideiussione che, come Bertucco ha sempre ricordato, va a garanzia del Comune e quindi della comunità, e non può essere in alcun modo aggirata. Da quella scoperta discende tutto il resto: la diffida del maggio 2019, la mancata presentazione di una garanzia sostitutiva nel termine assegnato e la delibera di Giunta n. 223 del 10 luglio 2019, che ha sciolto l'accordo e dichiarato decaduta la scheda norma 159.
Cosa dice il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha esaminato per primo, in quanto pregiudiziale, l'appello contro la sentenza del TAR Veneto che aveva confermato la delibera del 2019, e lo ha respinto su tutta la linea. I giudici di Palazzo Spada hanno anzitutto ribadito che la Giunta era competente ad adottare l'atto, trattandosi di un provvedimento meramente attuativo dell'assetto definito in convenzione. Nel merito, hanno precisato la qualificazione giuridica: non nullità dell'accordo, come aveva ritenuto il TAR, ma risoluzione per inadempimento in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo 11 dell'accordo stesso, che prevedeva lo scioglimento automatico in caso di inottemperanza all'obbligo di prestare la garanzia.
Le parole della sentenza sono nette. La convenzione è rimasta priva di copertura per oltre due anni, nonostante l'obbligo contrattuale di rinnovo annuale; la scopertura è imputabile alla società a titolo di colpa; la mancanza della garanzia è emersa solo grazie all'attività istruttoria dell'amministrazione e non per iniziativa del soggetto obbligato; e nemmeno dopo due mesi dall'avvio del procedimento i privati sono stati in grado di produrre una polizza valida o di dimostrare impedimenti oggettivi. Poiché le garanzie finanziarie sono un contenuto obbligatorio delle convenzioni urbanistiche imposto dalla legge fin dal 1942, la loro sopravvenuta carenza
qualifica l'inadempimento come oggettivamente grave. Caduto il presupposto principale, gli altri tre appelli — contro le varianti 23 e 23-bis al Piano degli interventi e contro la variante al PAT sul contenimento del consumo di suolo, che non hanno riconfermato la scheda 159 — sono stati dichiarati improcedibili.
Una battaglia vinta per la città
La strada non è stata lineare: nel corso degli anni i ricorrenti avevano incassato anche pronunce favorevoli, come l'annullamento della prima dichiarazione di decadenza nel 2019. Ma il Consiglio di Stato è stato chiaro: quel giudicato non c'entra nulla, perché la decadenza definitiva della scheda 159 poggia su un presupposto diverso e solido, l'inadempimento all'obbligo di garanzia. La lunga battaglia legale intrapresa dai proprietari contro il Comune si chiude dunque con una sconfitta totale, a conferma della correttezza dell'operato di chi, in Consiglio comunale prima e in Giunta poi, ha difeso l'interesse pubblico contro un'operazione che prometteva opere senza coperture reali.
Restano le lezioni di questa vicenda. La prima: le garanzie fideiussorie nelle convenzioni urbanistiche non sono un orpello burocratico, ma l'unico presidio che tutela la collettività quando il privato non adempie, e il controllo sulla loro effettiva validità è un dovere che non ammette distrazioni. La seconda: l'urbanistica contrattata di quella stagione, fatta di schede norma calate su aree agricole e di accordi sottoscritti in fretta, ha prodotto contenziosi durati oltre un decennio e ha rischiato di consegnare all'edificazione 37.500 metri quadrati in un ambito ambientalmente delicatissimo come quello delle risorgive di Montorio. Quel campo di via dei Tigli oggi è ancora lì, non urbanizzato, escluso dagli ambiti di urbanizzazione consolidata proprio in applicazione della legge regionale sul contenimento del consumo di suolo. Difenderlo è stata una scelta giusta. Il Consiglio di Stato, ora, lo ha messo nero su bianco.

