Consiglio comunale, via libera alla rotatoria a Ca' di Cozzi

Con la delibera 94/2025 (approvata con 23 Voti favorevoli e 2 astenuti), portata in aula dalla Vicesindaca e assessora all'urbanistica, il Consiglio comunale di Verona dà attuazione a una fase importante del percorso urbanistico avviato nel 2011 per l’area di Cà di Cozzi. Dopo l’iniziale destinazione residenziale, l’ambito è stato rimodulato su richiesta di Lidl Italia per consentire l’insediamento di una media struttura commerciale, accompagnata dalla realizzazione di una rotatoria strategica per la viabilità urbana e per il collegamento a nord della città.
La prima Scheda Norma, che riguardava l’ambito in località Ca’ di Cozzi oggetto della presente deliberazione, è stata approvata con il PI del 2011 e prevedeva un intervento a destinazione residenziale; la SN è stata rimodulata sin dal 2017 su richiesta di Lidl Italia, per ottenere il cambio di destinazione da residenziale a commerciale, con proposta di realizzare la rotatoria per il raccordo tra via Preare, via Cà di Cozzi e viale Caduti del Lavoro quale opera di urbanizzazione primaria funzionale all’insediamento commerciale e quale opera di importanza strategica, in quanto presente nel project financing per il completamento del collegamento a nord della città di Verona.
La definitiva approvazione nella nuova configurazione della SN avvenne nel 2019 con la variante n. 23 al PI che ha introdotto la SN 208, che prevede l’attuazione di un intervento con destinazione commerciale per una media struttura di vendita non superiore a 1500 mq tramite Piano Urbanistico Attuativo e prescrive la realizzazione della rotatoria quale opera di urbanizzazione primaria funzionale, in continuità con quanto proposto dal Soggetto Attuatore.
Il Soggetto Attuatore non ha stipulato il relativo accordo ex art.6 della L.R. 11/2004, confidando di potervi procedere unitamente alla stipula della convenzione urbanistica del PUA, come avverrà a seguito dell’approvazione della presente delibera.
Come è noto, prima della relativa decadenza in data 6 giugno 2025, il soggetto Attuatore ha presentato istanza di proroga della SN 208 ai sensi dell’art. 18, comma 7 bis, della L.R. n.11/2004, oggetto della deliberazione consiliare n. 85/2025, appena approvata.
L’istruttoria sull’istanza di proroga ha avuto esito positivo perché sono rispettati:
* il I criterio e cioé l’assenza di invarianti di natura architettonica e di natura storico-monumentale introdotte con la variante al PAT di adeguamento al PTCP e PTRC, adottata con DCC n. 32 del 3 luglio 2025;
* il II criterio e cioé la coerenza con almeno 2 (due) dei 3 (tre) parametri enucleati quali obiettivi generali/scelte strategiche/indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio contenuti nel Documento Preliminare del nuovo PAT, approvato con DGC n. 1359 del 30 dicembre 2024; in particolare, è rispettato il secondo parametro perché l’intervento sostiene attività lavorative e il terzo parametro perché l’intervento favorisce il TPL.
La procedura di PUA in variante al PI si rende necessaria perché una porzione della rotatoria di mq. 135 extra ambito PUA e di proprietà di terzi ha destinazione urbanistica ad “area da pianificare” che deve essere variata in “area a strada” (con la variante n. 65 al PI che si prpone di adottare con la presente deliberazione) unitamente al progetto definitivo della rotatoria, che introduce la procedura espropriativa per tale area di proprietà di terzi e dunque l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità connessi all’esecuzione della rotatoria stessa, ai sensi del D.P.R. 327/2001; provvedimenti questi che rientrano nella competenza del Consiglio Comunale in sede di approvazione del PUA.
Le opere di urbanizzazione primaria funzionali da realizzarsi anche per stralci su aree pubbliche, in cessione o da asservire all'uso pubblico, si possono così riassumere:
- su una superficie di circa 12.500 mq verrà realizzata la viabilità principale, caratterizzata - dalla rotatoria di raccordo tra via Preare, Via Cà di Cozzi e Viale Caduti del Lavoro, completa di marciapiedi e pista ciclopedonale e - dalla sistemazione della viabilità di innesto proveniente dalle diverse direzioni; la rotatoria è opera di importanza strategica e funzionale sia all’intervento privato sia al progetto della filovia, con l’innesto della viabilità in ingresso ed uscita dalle aree e servizi del Parcheggio Scambiatore, posto immediatamente a sud; la ciclabilità di progetto si è confrontata con la ciclabile in direzione Parona, finanziata dai fondi PNRR, in carico alla Direzione Infrastruttura viarie e Mobilità; completa l’intervento la prosecuzione e la sistemazione del percorso ciclopedonale ad Est su Via San Rocchetto.
- sarà realizzato lo standard a parcheggio P2 vincolato all’uso pubblico per una superficie di circa 2.300 mq nell’area a raso esterna dell’edificio commerciale dotata di alberature di arredo, oltre alla quota di standard a verde vincolato ad uso pubblico e al verde di mitigazione per una superficie complessiva di circa 3.800 mq, oltre alla rete dei sottoservizi e dell’illuminazione pubblica (con impianto a torre faro per la rotatoria).
L’intervento privato consiste nella realizzazione del manufatto edilizio a destinazione commerciale per una media struttura con superficie di vendita inferiore a mq. 1500. Va sottolineato che, in applicazione della flessibilità ammessa ai sensi dell’art.4 della NTO del PI, viene stralciata dall’ambito del PUA l’area di mq. 889, per salvaguardare gli adiacenti edifici residenziali esistenti; per quanto riguarda la dotazione di piante, viene assolta la piantumazione di 240 arbusti, mentre viene autorizzata la monetizzazione di 137 alberi sulla dotazione arborea prevista di 238, non essendovi spazio sufficiente per piantumare tutta la dotazione prevista (circa € 18.500).
L’importo dei lavori delle opere di urbanizzazione sopra descritte ammonta a circa € 2.000.000 (per lavori e oneri di sicurezza) IVA esclusa, a scomputo degli oneri di urbanizzazione in sede edilizia.
Al fine di assicurare la sostenibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento e la necessaria dotazione di servizi, in attuazione delle previsioni dell'art.157 delle NTO del P.I., il contribuito di sostenibilità dovuto ammonta ad € 249.800,00 e sarà corrisposto in base alle modalità di pagamento definite con la stipula della convenzione urbanistica (in soluzione unica con pagamento dell’intero importo oppure mediante la corresponsione di n. 4 rate uguali semestrali garantite da fideiussione).
Il progetto ha ottenuto oltre al parere favorevole della Seconda Circoscrizione, il parere favorevole del Genio Civile di Verona in data 17 giugno 2025, nel mentre è stata aggiornata la documentazione del PUA relativamente alla VINCA e al Rapporto Preliminare Ambientale in base alla nuova disciplina regionale entrata in vigore nel gennaio 2025.
Utilizzo delle palestre in orario extrascolastico.
La delibera 88/2025 (approvata all’unanimità) integra l’elenco delle scuole interessate dalla convenzione per la delega al Comune di Verona della competenza a concedere in uso, in orario extrascolastico, le strutture sportive di proprietà o in disponibilità della Provincia per il corrente anno scolastico.
Richieste di proroga del termine di efficacia delle previsioni operative del Piano degli interventi.
Con la deliberazione n. 85/2025 (approvata con 20 voti favorevoli e 2 contrari),il consiglio ha approvato l’istruttoria amministrativa sulle istanze di proroga di previsioni operative del Piano degli Interventi presentate dai soggetti aventi titolo, relative ad aree di trasformazione o di espansione, per le quali il 6 giugno 2025, è decorso il termine di decadenza quinquennale previsto dall’art. 18, comma 7, della L.R. n. 11/2004.
Come precisato dalla Vicesindaca e assessora all'urbanistica, con riferimento alle previsioni operative in discussione, gli aventi titolo non hanno stipulato, come pure avrebbero potuto, i relativi accordi di pianificazione ex art. 6 L.R. 11/2004, a seguito della quale avrebbe operato la proroga ex lege ai sensi dei “Decreti Ucraina” e “Milleproroghe”.
L’art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004, prevede che, decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del Piano degli Interventi, decadono le previsioni operative relative alle aree di trasformazione / espansione soggette a strumenti attuativi non approvati.
L’art. 18, comma 7 bis, della L.R. stessa dispone che per le previsioni relative alle aree soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al Comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto poi al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione.
Come è noto, con deliberazione del 30 dicembre 2024, la Giunta comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L.R. 11/2004, il Documento Preliminare del nuovo PAT che reca gli obiettivi generali che l’Amministrazione comunale intende perseguire con lo strumento urbanistico strutturale, le scelte strategiche di assetto del territorio e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio, secondo una nuova consapevolezza delle risorse territoriali ed ambientali.
Nello scenario odierno si pone, così, la necessità di un cambio di passo: non più una strategia urbanistica e urbana basata su dinamiche espansive, bensì incentrata in particolare sulla rigenerazione dei tessuti urbani esistenti che sappia coniugare fattibilità economica ai principi della sostenibilità e che sappia esprimere progettualità integrate volte al contenimento del consumo di suolo.
Inoltre, con deliberazione consiliare del 3 luglio 2025, è stata adottata la Variante al PAT di adeguamento al PTCP e PTRC e sono entrate in vigore le misure di salvaguardia, che riguardano in particolare le invarianti di natura architettonica e di natura storico-monumentale.
Premesso che il comma 7 bis dell’art. 18 della L.R. 11/2004 attribuisce al Comune un potere discrezionale di autorizzare la proroga del termine quinquennale di efficacia delle previsioni del Piano degli Interventi, tale potere di proroga partecipa della medesima natura del potere pianificatorio comunale ed è dunque connotato da ampia discrezionalità da esercitarsi in coerenza con gli obiettivi generali, le scelte strategiche di assetto del territorio e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole.
La proposta prevede dunque di esaminare le istanze di proroga e le relative previsioni operative secondo i seguenti due criteri, entrambi da soddisfare ai fini di un positivo esito istruttorio:
I criterio: assenza di invarianti di natura architettonica e di natura storico-monumentale introdotte con la variante al PAT di adeguamento al PTCP e PTRC, ritenendo prorogabili le previsioni operative che possono essere attuate con varianti progettuali nell’ambito dello strumento attuativo, senza necessità di modificazione delle previsioni operative stesse;
II criterio: coerenza con almeno 2 (due) dei 3 (tre) parametri enucleati quali obiettivi generali/scelte strategiche/indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio contenuti nel Documento Preliminare del nuovo PAT, qui di seguito riportati e descritti:
1) la previsione operativa deve prevedere interventi di rigenerazione di aree degradate, di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio, oppure operare in ambiti inclusi nell’edificato esistente senza comportare frammentazione di territorio agricolo;
2) la previsione operativa deve prevedere mix funzionali, oppure sostenere attività lavorative;
3) la previsione operativa deve implementare connessioni di mobilità dolce/favorire il TPL, oppure riqualificare/generare infrastrutture/servizi di interesse generale, oppure generare ERS.
Ebbene, prima della scadenza del termine quinquennale intervenuta il giorno 6 giugno 2025, sono pervenute 19 richieste di proroga, valutabili ai sensi dell’art. 18, comma 7 bis della L.R. 11/2004, suddivise in tre gruppi in relazione agli elaborati che individuano le previsioni operative a cui si riferiscono:
A) (11) previsioni operative del PI di cui al Repertorio Normativo Sez. 1 – Accordi art. 6, (Schede Norma):
B) (1) previsione operativa del PI di cui al Repertorio Normativo Sez. 2 - Aree di espansione residue (AR) - derivante da previsioni urbanistiche del PRG del ‘75, quale fabbisogno pregresso:
C) (7) previsioni operative del PI di cui al Repertorio Normativo Sez. 11 – Ambiti Perimetrati (AP) - ambiti ove l’attuazione, secondo le direttive, le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel repertorio normativo che li individua, è subordinata all’approvazione e convenzionamento di uno strumento urbanistico attuativo o al convenzionamento di un comparto urbanistico:
L’Allegato A alla proposta di deliberazione, che ne fa parte integrante, reca gli esiti dell’istruttoria amministrativa, esiti positivi o esiti negativi, in ordine all’autorizzazione della proroga richiesta.
Con il comma 7 bis art. 18 della L.R. 11/2004, il Legislatore Regionale ha ancorato inoltre la proroga delle previsioni operative al previo pagamento di un contributo da destinare alla rigenerazione urbana e a demolizioni, determinato in misura non superiore all’1% del valore delle aree interessate considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU.
La proposta è di determinare detto contributo nella misura massima consentita dell’1% del valore delle aree interessate considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU, trattandosi di somme da destinare alla rigenerazione urbana sostenibile e alle demolizioni, che interesseranno capillarmente la Città Pubblica.
Il primo contributo dovrà essere corrisposto al Comune entro e non oltre il 31 marzo 2026 (come previsto dall’emendamento che sarà illustrato e al quale ho già dato il mio benestare) e i successivi due entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno successivo fino al 31 dicembre 2027, fermo restando che nel caso in cui l’approvazione dello strumento attuativo previsto dal PI intervenga nel corso del termine oggetto di proroga, il contributo annuale dovrà essere corrisposto prima dell’approvazione stessa.
Nella proposta, con intento acceleratorio, l’autorizzazione della proroga della singola previsione operativa comporta la decorrenza di un ulteriore termine triennale di efficacia della medesima, dal 6 giugno 2025 al 6 giugno 2028, con versamento di un contributo determinato in misura pari all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU.
L’istruttoria è positiva e l’autorizzazione alla proroga del termine di validità è proposta per le previsione operative di seguito elencate:
- Schede Norma (SN) 2A b1, 24B1, 11B1-RA45, RA28, 101, 208, 420, 422B, 52
- Area di espansione Residua (AR) 8
- Ambiti Perimetrati (AP) 2, 7,
La deliberazione in discussione, espressione del potere pianificatorio del Comune, non implica l’applicazione delle disposizioni normative sulla partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi nella Legge 241/1990 e, tuttavia, prima di adottare il provvedimento conclusivo sulle istanze di proroga il cui esito istruttorio è risultato negativo, riteniamo opportuno trasmettere agli aventi titolo distinte comunicazioni dei motivi ostativi, al fine di acquisire da parte degli interessati, entro il termine di trenta giorni consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione, eventuali osservazioni scritte, da sottoporre al Consiglio comunale con il provvedimento definitivo in una seduta successiva a quella odierna.
In base alla presente proposta, con riferimento alle aree interessate dalle previsioni operative di seguito elencate saranno comunicati dunque agli aventi titolo i motivi ostativi all’autorizzazione della proroga:
SN 131, SN 95-RA 41, AP 11/8, AP 11/10, AP 11/27, AP 11/28, AP 11/29
Sono stati presentati e accolti due emendamenti proposti dal consigliere, presidente della Commissione urbanistica, sulla dilazione dei termini di pagamento del contributo da destinare alla rigenerazione urbana e a demolizioni.
Interrogazione a risposta in aula sulla richiesta dello stato di avanzamento della modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune che permetterebbe la tumulazione degli animali d’affezione.
Il Sindaco ha risposto ad una Richiesta del consigliere sullo stato di avanzamento e attuazione di quanto disposto con mozione n. 332 del 04/06/2024, approvata durante la seduta del Consiglio comunale del 17/10/2024, che prevede la modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Verona, per la tumulazione degli animali d'affezione accanto al proprietario/compagno di vita defunto.
Il sindaco ha ricordato che Verona, lo scorso giugno, ha adottato un nuovo “Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali”, frutto di un lavoro avviato nel novembre 2022. La delibera è stata approvata con il voto favorevole anche della minoranza, con 28 voti complessivi. Dopo l’approvazione, è stato avviato un approfondimento tecnico-normativo che ha evidenziato come il regolamento comunale sia subordinato a quello regionale, e che la Regione Veneto, diversamente da altre come Lombardia ed Emilia-Romagna, non consenta ai Comuni margini di autonomia per interventi regolamentari in materia di tumulazione.
Il regolamento regionale prevede un elenco tassativo di ciò che può essere inserito nei loculi cimiteriali, e qualsiasi modifica sembrerebbe a rischio ricorso. Sebbene vi sia un disegno di legge in merito già pronto a livello regionale, questo non è stato poi discusso prima della fine della legislatura. L'amministrazione conferma la volontà di introdurre la modifica, ma nel rispetto delle norme vigenti e in modo da evitare contenziosi. L’auspicio è che il nuovo Consiglio regionale affronti la questione e modifichi quanto prima il regolamento, così da consentire ai Comuni di rispondere alle richieste dei cittadini e delle cittadine.

