Cronaca di Redazione , 18/05/2025 9:30

Autovelox a Verona in Tangenziale Nord: sanzione annullata

Un autovelox
Un autovelox

Multa annullata e Prefettura condannata a rifondere le spese processuali. È quanto deciso dal Giudice di Pace di Verona, Dott. Andrea Bertoni, nella causa tra un automobilista, assistito dall’avv. Luigi Chieffo del Foro di Avellino, contro la Prefettura di Verona.

Per una presunta infrazione rilevata con autovelox PASVC, sulla Tangenziale Nord, il Comando della Polizia Locale di Verona aveva emesso verbale di violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, sostenendo che la velocità era stata rilevata con apparecchiatura fissa “conforme alle disposizioni ministeriali”.

Avverso tale verbale, sostenendo la carenza di prova dell’omologazione dell’apparecchio rilevatore della velocità e facendo espresso riferimento a sentenza della Corte di Cassazione, per trovare accoglimento del ricorso, l’utente s’era rivolto al Prefetto di Verona che lo rigettò, raddoppiando la sanzione nei confronti dell’automobilista, emettendo ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Per fare valere le proprie ragioni, l’automobilista s’è perciò rivolto all’avv. Chieffo che ha esposto le argomentazioni al Giudice di Pace competente. All'udienza del 12.05.2025 è stata emessa la sentenza N.7810 / 2024 con cui è stata accolta l’opposizione dell’automobilista dal Giudice adito che ha annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Verona.

Quanto alle spese a carico della Prefettura, si legge nelle motivazioni della sentenza “occorre por mente alla circostanza che la ricorrente aveva anche illustrato nel suo ricorso al Prefetto l’esito dei più recenti arresti della Corte della Corte di Cassazione in materia. Vi è quindi motivo per condannare la Prefettura al rimborso del contributo unificato sostenuto dalla ricorrente, pari ad € 43,00 e ai compensi del difensore che si liquidano, avuto riguardo a valore, attività spiegata e parametri ministeriali medi in € 346,00 oltre accessori di legge”.

Il Giudice di Pace ha pure chiarito che “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara fonte normativa primarie - le circolari ministeriali destinate ad avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, dal momento che le fonti primarie, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie, o da circolari di carattere amministrativo”, facendo riferimento alle argomentazioni proposte dalla Prefettura di Verona che non possono assolutamente contrastare quanto sentenziato dalla Corte di Cassazione.  

Scrive ancora il Giudice di Pace di Verona, nelle motivazioni della sentenza: “In coerenza con quanto ritenuto dalla Cassazione civile, (sentenza del 18/04/2024, n. 10505), questo Giudice condivide le motivazioni e fa proprie: l'art. 142 , comma 6, c.d.s. parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze - sono considerate "fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità”.  

E ancora, il Dott. Andrea Bertoni chiarisce: “E’ da ritenere effettiva la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.  

Quindi, come sostenuto dall’automobilista attraverso il ricorso presentato alla Prefettura di Verona, l’apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Locale di Verona per il rilevamento della velocità non risulta omologata per cui il verbale è nullo, come sentenziato dal giudice che ha accolto in pieno le ragioni dell’avvocato Luigi Chieffo del Foro di Avellino annullando l’ordinanza prefettizia, ritenendo fondata l’eccezione sollevata dall’automobilista in merito alla mancanza di omologazione del dispositivo elettronico Pasvc, utilizzato per la rilevazione della velocità.