Agsm-Aim, il Consiglio Comunale accelera il processo verso il battesimo di Magis

Approvata la delibera di autorizzazione alla necessaria modifica dell’articolo 1 dello statuto di Agsm -Aim che consentirà all’assemblea straordinaria di Agsm – Aim di concludere l'iter di re-branding. Con la proposta di deilberazione 6/2026 è stata approvata (21 voti favorevoli e 1 astenuto ) la modifica dell’articolo 1 dello statuto di Agsm Aim spa. La delibera è stata illustrata dal Sindaco che ha ricordato come “arriviamo oggi in Consiglio al termine di un percorso iniziato nell’ottobre 2020, quando le amministrazioni di Vicenza e Verona decisero di unire, attraverso un’aggregazione, le due storiche aziende delle rispettive città. Aziende che hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, una parte importante della storia e dell’identità dei nostri territori, non solo per i servizi erogati, ma anche per il grande numero di famiglie coinvolte dal punto di vista occupazionale.
Quel percorso è poi confluito nell’avvio dell’attività congiunta sotto la prima denominazione, che era di fatto la somma dei due acronimi: AGSM- AIM. Una scelta iniziale che ha consentito di avviare l’integrazione delle due società. Con la nuova governance, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la predisposizione del piano industriale 2025-2030, è emersa con chiarezza, anche nel confronto con l’Amministrazione, la necessità di compiere un ulteriore passo avanti. Le indicazioni principali sono state due. La prima riguarda la volontà di costituire una realtà realmente nuova, non più percepita come semplice somma di due aziende, ma come un soggetto unico. Nei primi mesi dell’aggregazione si sono evidenziate dinamiche fisiologiche legate all’alternanza delle governance politiche delle due città, con una continua distinzione tra provenienze e nomine.
Per garantire funzionalità, solidità e credibilità verso l’esterno, soprattutto per un’azienda che ha ormai una proiezione nazionale, era necessario rafforzare l’identità unitaria, pur mantenendo radici territoriali solide. La seconda esigenza riguarda la competitività comunicativa. Ancora oggi a Verona l’azienda viene chiamata AGSM e a Vicenza AIM: questo dimostra come l’identità unitaria non sia mai stata pienamente interiorizzata. Più che un semplice cambio di nome, si tratta quindi di un vero e proprio “battesimo”. Il nuovo nome si inserisce anche in una logica di posizionamento rispetto ai principali competitor nazionali – A2A, Hera, Iren, Acea – realtà con denominazioni brevi e riconoscibili. È stato svolto uno studio approfondito, il cui percorso è stato messo a disposizione del Consiglio. Si è voluto mantenere un legame con la storia positiva dell’azienda, ad esempio conservando i colori, in linea con quanto avviene nelle principali multiutility pubbliche italiane.
Dal punto di vista procedurale, il cambio di denominazione in sé non richiederebbe un passaggio in Consiglio Comunale per le società a controllo pubblico. Tuttavia, l’articolo 76, comma 2, dello Statuto del Comune di Verona prevede che le modifiche statutarie che comportano un passaggio in assemblea straordinaria debbano essere precedute da un passaggio in Consiglio. Si tratta quindi di un’attenzione formale e procedurale doverosa”.
Il Dibattito.
La consigliera di Fratelli d’Italia, Maria Fiore Adami, che ha presentato due emendamenti, bocciati dalla maggioranza, ha sottolineato come l’intervento del Sindaco abbia confermato quanto già emerso in commissione: “l’articolo 76, comma 2, dello Statuto del Comune prevedeva un passaggio preventivo in commissione e poi in Consiglio comunale. Un passaggio che, di fatto, è avvenuto in maniera postuma. Ed è proprio su questo che ho sollevato, sia in commissione sia oggi in aula, una questione di metodo. Mi chiedo allora perché siamo chiamati oggi a votare questa proposta di delibera quando il nuovo nome è stato presentato ufficialmente durante le festività natalizie, di fatto anticipando e svuotando il ruolo di ratifica del Consiglio comunale”.
Secondo il consigliere Giacomo Cona, “questa delibera rappresenta un passaggio importante nel percorso avviato nel 2020 tra Verona e Vicenza. Il nuovo nome, Magis, esprime l’idea di crescita, di energia moltiplicata e di visione strategica. In un contesto in cui l’energia è sempre più centrale anche sul piano geopolitico, è fondamentale sostenere un’azienda sana, in espansione e fiore all’occhiello del territorio”.
Come ha evidenziato il consigliere Carlo Beghini del Pd, “non si tratta di un semplice cambio di nome, ma di un passaggio coerente con il piano industriale e con una visione nazionale. Operazioni simili sono già avvenute nel settore, da A2A a Hera. Qui non si modifica lo scopo statutario, ma si consolida un’identità nuova, in linea con un investimento di 1,2 miliardi nei prossimi cinque anni. È un’operazione equilibrata, che guarda al futuro senza perdere la storia».
Il consigliere Salvatore Papadia di Forza Italia ha approfittato della dichiarazione di voto per esprimere la propria contrarietà, non solo per il merito ma anche per il metodo “su una delibera di questo tipo sarebbe stato opportuno un confronto preventivo con i capigruppo e con l’opposizione. Il dialogo istituzionale, soprattutto su temi che riguardano tutti i cittadini, dovrebbe precedere l’arrivo in aula.
Analogamente il consigliere Massimo Mariotti di Fratelli d’Italia ha sottolineato come il rispetto delle procedure statutarie è sostanza, non dettaglio. “Se esistono norme che prevedono determinati passaggi, vanno rispettate. Al di là delle prospettive industriali dell’azienda, che nessuno mette in discussione, resta la responsabilità politica e amministrativa di aver sottovalutato un passaggio che oggi viene sanato in aula”.
Ha chiuso gli interventi il consigliere Alberto Falezza del Pd sottolineando come “oggi non stiamo cambiando direttamente il nome della società, ma stiamo autorizzando il Sindaco o un suo delegato a votare favorevolmente in assemblea straordinaria la modifica dell’articolo 1 dello Statuto. Sarà l’assemblea della società a deliberare formalmente il cambio di denominazione. Per questo non si comprende dove stia la presunta illegittimità o il ritardo: il passaggio in Consiglio è previsto proprio come autorizzazione preventiva alla modifica statutaria. È una procedura corretta e analoga a quella che verrà seguita anche dall’altro socio. Oggi siamo chiamati semplicemente a conferire un mandato, nel rispetto delle regole statutarie”.
Il sindaco Tommasi ha spiegato come per poter modificare il nome della società sia necessario convocare un’assemblea straordinaria con all’ordine del giorno la modifica dello Statuto. Ma perché il Sindaco possa partecipare e votare in quella sede, deve prima avere il mandato del Consiglio Comunale. “È esattamente questo il passaggio che stiamo facendo oggi – ha chiosato il Sindaco - . Non c’è alcuna elusione dello Statuto, anzi lo stiamo rispettando: la delibera autorizza il Sindaco o un suo delegato a votare favorevolmente la modifica dell’articolo 1, che riguarda la denominazione sociale. Sarà poi l’assemblea straordinaria della società a deliberare formalmente il cambio del nome.
Quanto al percorso di rebranding, si tratta di una scelta strategica che completa un processo iniziato con la fusione. Oggi l’azienda è una realtà nuova, diversa dalla semplice somma delle due precedenti, e dotarla di un’identità unica e riconoscibile è coerente con questa evoluzione. Anche il Comune di Vicenza seguirà lo stesso iter”.
La proposta di deliberazione 5 del 2026 sulla variante 56 al Piano degli interventi è stata approvata con 21 voti favorevoli e 1 astenuto.
La vicesindaca con delega alla pianificazione territoriale e urbanistica, Barbara Bissoli che ricordato che la variante normativa n. 56 al Piano degli Interventi si propone di disciplinare la nuova subcategoria funzionale di tipo “Logistico Distributivo” (UT3/3) nell’ambito della categoria funzionale esistente di tipo “Direzionale e Produttivo” (UT3), in relazione al carico urbanistico delle diverse tipologie dell’attività logistica distributiva, per un’equa attribuzione degli standard e, quindi, degli oneri di urbanizzazione.
“Come anticipato con il Documento del Sindaco del 2023 - ha spiegato la vicesindaca - abbiamo ritenuto necessario approntare sin d’ora una revisione dell’attuale normativa operativa del Piano degli Interventi che corrisponda alle esigenze di pianificazione urbanistica del tempo attuale, un tempo in cui gli operatori della logistica “premono” sulla città esistente per insediare piattaforme logistiche che possono essere molto impattanti per il traffico veicolare indotto, soprattutto per i quartieri residenziali, alcuni dei quali già molto esposti ad un improprio traffico tangente o di attraversamento che interessa una rete stradale secondaria non adeguata, come attestato anche dal Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto del 2020. Nelle more quindi della revisione generale del Piano Regolatore Comunale, la variante n. 56 riconduce e codifica l’attività “logistica distributiva” all’interno della funzione produttiva, rivalutando e riclassificando i diversi usi logistici e, per il futuro, ne prevede l’insediamento in via esclusiva nelle aree deputate a tale scopo dal PAQE, che ha introdotto con la Variante del 2006 detta categoria funzionale. Tale aree di insediamento sono individuate nell’ambito del “Quadrante Europa” e, in coerenza con gli insediamenti logistici già in essere e in ragione del diretto collegamento al sistema tangenziale ed autostradale, nell’ambito produttivo della Bassona.
La variante n. 56 si propone principalmente di disciplinare la categoria funzionale di tipo “logistico distributivo”, secondo tre tipologie, a cui assegna specifici parametri e carichi urbanistici, così come puntualmente descritto nella Relazione Tecnica ed evidenziato nell’elaborato delle NTO modificate.
Ferma restando la logistica produttiva classica, e cioè l’attività logistica di deposito e di magazzinaggio effettuata da un’azienda che produce beni nell’ambito del proprio processo industriale, all’interno della categoria funzionale produttiva UT3/2;
la variante:
* introduce la nuova categoria funzionale di tipo “logistico distributivo”, UT3/3, suddividendola, come anticipato, in tre subtipologie:
UT3/3.1 Attività di autotrasporto per conto terzi,
UT3/3.2 Attività di un operatore per rifornire la propria rete distributiva,
UT3/3.3 Attività di un operatore per distribuire direttamente al consumatore finale (e-commerce);
* determina lo standard urbanistico (verde e parcheggi) e assegna carichi urbanistici diversi, in ragione del diverso
impatto sul territorio ma anche in prospettiva di una diversa quantificazione degli oneri di urbanizzazione in relazione alle diverse attività.
Ritenuto in particolare che gli standard urbanistici svolgano innanzitutto una funzione di urbanizzazione, rendendosi utili in via generale e non rivolti quindi strettamente all’insediamento, la variante n. 56 non differenzia gli standard a seconda delle tre tipologie di “logistica distributiva”: per tutte viene garantita una dotazione di standard pubblici (a parcheggio P2 e a verde) pari a complessivi 15 mq/100 mq della superficie dell’area complessiva di intervento da assoggettare a Piano Urbanistico Attuativo o a Comparto Urbanistico (Superficie Territoriale), comprensiva di aree da destinare a urbanizzazioni, che favorirà una maggiore qualità degli insediamenti e una maggiore permeabilità.
Relativamente ai parcheggi privati P1, ritenuto che ciascuna azienda abbia interesse, in rapporto alla propria specifica attività, a prevedere all’interno della Superficie Territoriale spazi di manovra/baie di carico e parcheggi privati sufficienti a garantirne autonomia e funzionalità, la variante non determina uno standard minimo, ma richiede che vengano calcolati di volta in volta attraverso metodi di tipo prestazionale, in relazione al flusso previsionale di persone e di mezzi.
La norma garantisce in ogni caso che le quantità di parcheggio privato e pubblico non siano inferiori a quelli richiesti per la destinazione produttiva, attraverso un sistema di doppia verifica.
Circa il calcolo degli standard, in analogia ai Comuni limitrofi, la variante assume quale parametro di riferimento la Superficie Territoriale, come anticipato, non la Superficie Utile Lorda: non sembra sussistere infatti una correlazione tra la SUL e gli spazi pubblici e privati necessari. Il caso limite è rappresentato da un’attività di autotrasporto che utilizzi un grande piazzale senza alcun fabbricato, che, secondo la norma attuale, non necessiterebbe né di parcheggi pubblici né di parcheggi privati.
Dopo l’adozione, - è andata concludendo Bissoli - la variante n. 56 è stata depositata e pubblicata e sono pervenute quattro osservazioni:
- una da parte della Direzione Pianificazione Attuativa e PEBA, che ha chiesto di esplicitare all’art. 20 delle NTO la corrispondenza delle destinazioni d’uso con le categorie funzionali secondo le definizioni di cui all’art. 13 delle NTO, ritenuta accoglibile;
- due da parte di operatori che chiedono la possibilità di collocare lo standard a parcheggio pubblico P2 all’interno delle aree private, pur con vincolo ad uso pubblico, non ritenute accoglibili in quanto lo standard P2 integra un’urbanizzazione e, dunque, una struttura della città pubblica che garantisce spazi pubblici, che possano essere adeguati alle diverse esigenze anche a seguito di possibili cambi d’uso degli insediamenti; è data invece la possibilità di convenzionare specifiche modalità d’uso;
- una da parte di un operatore con riferimento alla possibilità di mantenere un insediamento esistente, ritenuta ininfluente, ma che ha dato la possibilità di precisare che, con riferimento alle aree caratterizzate dai tessuti per attività produttive - disciplinati dall’art. 109 delle NTO del PI - anche a seguito dell’approvazione della variante n. 56 in esame sono fatte salve le destinazioni edilizie legittimamente esistenti alla data della sua adozione (25 settembre 2025) e cioè eventuali destinazioni logistico produttive in essere, incluse nella precedente categoria funzionale UT3-2.1 attività logistica produttiva, così come stabilito all’art. 12, comma 9, delle NTO del PI; la destinazione logistico Produttiva legittimamente esistente ai sensi dell’art. 12, comma 9, delle NTO del PI può essere mantenuta anche con “interventi di ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001; - la possibilità di realizzare “interventi di nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001, invece, da destinare alle attività logistico distributive contemplate dalla nuova categoria funzionale UT3/3, è disciplinata dalla variante in discussione ed è consentita esclusivamente nelle aree a ciò deputate”.
Il dibattito.
Il consigliere Michele Bresaola del Pd ha evidenziato come questa delibera rappresenti un passaggio fondamentale per regolamentare in modo più efficace gli insediamenti logistici di tipo distributivo in una città fortemente attrattiva come Verona. “Dopo un lungo lavoro tecnico e politico avviato nel 2023, - ha detto Breasola - introduciamo per la prima volta una pianificazione specifica per la logistica distributiva, distinguendola da quella industriale e produttiva, e prevediamo standard urbanistici adeguati, anche in termini di servizi e parcheggi. È un intervento che tutela i quartieri e migliora l’organizzazione del territorio”.
“Dietro una delibera tecnica ha aggiunto Giovanni Pietro Trincanato, consigliere di Traguardi e presidente della Commissione Urbanistica - si evidenzia un intervento concreto a favore della qualità della vita nei quartieri. La logistica è una risorsa per Verona, ma negli ultimi anni ha generato anche criticità, soprattutto in termini di traffico e impatto urbano. Oggi segniamo un passo importante verso una regolamentazione più equilibrata, che potrebbe diventare un modello anche per altre città”.
«Ringrazio i consiglieri per gli interventi che hanno arricchito il dibattito – ha concluso la Vice Sindaca Bissoli - su un provvedimento importante per la città. Questa variante nasce da un lavoro lungo e approfondito, che ha l’obiettivo di governare un fenomeno in forte crescita come quello della logistica distributiva, tutelando al tempo stesso la qualità della vita nei quartieri.
I primi effetti si stanno già vedendo: l’esclusione della logistica distributiva dai tessuti produttivi inseriti in contesti residenziali consente di proteggere le aree più fragili da un traffico intenso e da un utilizzo del reticolo viario spesso incompatibile con la loro conformazione urbanistica. Sappiamo bene, inoltre, che la mancanza di adeguati servizi di supporto per gli autotrasportatori ha generato situazioni di sosta impropria e criticità diffuse. Anche questo aspetto è stato oggetto di osservazioni e verrà affrontato in modo organico nell’ambito della revisione complessiva degli strumenti urbanistici. Si tratta quindi di un intervento che non si limita a porre vincoli, ma che introduce una pianificazione più consapevole e coerente con le esigenze della città contemporanea. Concludo con un ringraziamento agli uffici per il lavoro, puntuale, competente e appassionato che hanno svolto, non solo su questa variante ma su tutte le numerose attività urbanistiche attualmente in corso.
Domande di attualità
Paolo Rossi di Verona Domani ha chiesto informazioni sulle baracche abusive da demolire sul lungadige in Basso Acquar. La vicesindaca Barbara Bissoli ha replicato che “i baraccamenti non censiti, in stato di abbandono, di consistenza precaria e privi di fondamenta, presenti in Via dell’Autiere, sono stati demoliti, con contestuale pulizia dell’area, tra settembre e dicembre 2021 a cura della Direzione Edilizia Monumentale, in attuazione dell’accordo di valorizzazione sottoscritto nel 2012 tra MIBAC, Agenzia del Demanio e Comune di Verona.
Vero è che, nell’ottobre del 2020, la Direzione SUAP/SUEP ha emanato una serie di ordinanze di demolizione dei fabbricati realizzati in assenza di titoli abilitativi sul Bastione di San Francesco, accessibili da via Faccio e da via dell’Autiere. Alcune di queste ordinanze, cinque su dodici, sono state impugnate unitariamente dai destinatari delle stesse innanzi al TAR per il Veneto con richiesta di misura cautelare, respinta con ordinanza del 12 febbraio 2021.
Nonostante la reiezione dell’istanza cautelare, l’impugnazione pendente contro alcune delle ordinanze di demolizione della Direzione SUAP/SUEP deve aver tardato l’iniziativa di ripristino pure disposta dall’Amministrazione comunale.
Il TAR per il Veneto ha respinto la ridetta impugnazione con sentenza del 30 dicembre 2024, che non stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato.
Nella primavera del 2025, non appena ho appreso autonomamente la notizia della predetta sentenza del TAR, ne ho dato comunicazione alla Direzione Patrimonio e, quindi, ho sollecitato l’esecuzione della demolizione agli uffici all’Area dei Lavori Pubblici.
Nel DUP del 2026 sono stati così previsti fondi per esecuzioni di ufficio di ordinanze inottemperate e per remissione in pristino per sanzioni paesaggistiche ed edilizie per 150mila euro, somme che potranno essere implementate con l’avanzo di amministrazione 2025 al fine di progettare compiutamente e realizzare l’intervento, acquisire l’autorizzazione della Soprintendenza trattandosi di fabbricati eretti su bene monumentale ed eseguire l’intervento che potrà essere realizzato entro l’anno 2026”.
Il consigliere Zavarise ha interrogato l’amministrazione sull’eventuale esistenza di misure straordinarie e di un piano di prevenzione per garantire un decorso urbano adeguato al livello delle cerimonie olimpiche che presto Verona ospiterà considerati gli aumenti di caso di vandalismo e degrado e la manifestazione in corso di organizzazione. L’assessora alla sicurezza, Stefania Zivelonghi, ha sottolineato come “raccolga parole di apprezzamento per la Polizia Locale, che naturalmente agisce su indirizzo dell’Amministrazione e quindi dell’assessore competente. Colgo l’occasione per ringraziare a mia volta il Comandante e tutti gli agenti per il lavoro che stanno svolgendo. Condivido pienamente l’indignazione per le scritte che hanno deturpato un patrimonio storico e artistico della città: per i contenuti, e sempre per il danno arrecato. La cancellazione non è stata immediata perché erano in corso accertamenti, ma appena possibile, dopo i tempi tecnici delle indagini in corso, siamo intervenuti. L’attenzione resta comunque molto alta: in molte delle aree interessate sono presenti sistemi di videosorveglianza, pur nella consapevolezza che l’estensione del nostro patrimonio rende impossibile una copertura totale. Sul fronte rifiuti, insieme ad Amia abbiamo predisposto un piano straordinario: durante le cerimonie la gestione dell’area rossa sarà a carico della Fondazione Milano-Cortina tramite Amia, mentre nella zona gialla si opererà compatibilmente con le limitazioni, con un potenziamento dei servizi prima e dopo gli eventi così da garantire comunque standard adeguati di decoro urbano. Per quanto riguarda la manifestazione annunciata, siamo in stretto contatto con la DIGOS, che sta seguendo la situazione. Da parte nostra garantiamo piena collaborazione alle forze dell’ordine, mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché gli eventi si svolgano in sicurezza e nel rispetto della città e dei cittadini”.
All’inizio dei lavori, Gianni Cailotto ha ricordato l’ex consigliere Domenico Bolla (in carica nelle amministrazioni 1975-1985), da poco mancato.

